Intervento al Senato, su mio voto contrario alla fiducia
Questo è il mio intervento al Senato, quando ho motivato il voto contrario alla richiesta della fiducia al governo sulla legge di stabilità.
Come si può vedere era noto a tutti che avremmo avuto problemi di coperture nei primi mesi del 2017.
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Attendere che nella registrazione il Presidente Grasso dia la parola al primo intervento della Senatrice Bottici.
A quel punto, sempre nella colonna a sinistra, fare clic su AUGELLO)
Interrogazione sulle numerose incompatibilità e ai vizi di forma della nomina di Minenna
Ecco il testo dell'interrogazione, presentato anche in forma di esposto al Presidente Cantone, relativo alle numerose incompatibilità e ai vizi di forma della nomina di Minenna.
L'assessore si è dimesso prima che l'autorità anticorruzione si pronunciasse nel merito Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06148 Atto n. 4-06148 Pubblicato il 20 luglio 2016, nella seduta n. 664 AUGELLO
- Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.
- Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
- con ordinanza del sindaco di Roma n. 14 del 7 luglio 2016, è stato nominato assessore Marcello Minenna, a cui sono state affidate funzioni propositive e di indirizzo, nonché di coordinamento e di controllo in materia di bilancio, patrimonio e riorganizzazione delle aziende partecipate;
- alla data dell'ordinanza, il dottor Minenna risultava in servizio, con qualifica dirigenziale, presso la Consob, non avendo egli ritenuto di richiedere l'aspettativa non retribuita per assolvere le sue nuove funzioni istituzionali, né di richiedere, come previsto dalla legge, la preventiva autorizzazione della Consob per svolgere il ruolo di assessore e contemporaneamente le sue normali mansioni presso l'istituto;
- alla luce della sentenza n. 3795 del 22 giugno 2011 del Consiglio di Stato, l'obbligo della richiesta preventiva di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza da parte di un pubblico dipendente, investito di un incarico assessorile, appare certo e fuori discussione;
- la richiesta di autorizzazione da parte del dottor Minenna, alla luce dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, doveva precedere la nomina;
- in caso di inosservanza, chiarisce il successivo comma 8, il provvedimento di incarico assessorile è nullo;
- nonostante quindi il quadro legislativo e giurisprudenziale obbligasse il Comune di Roma a non procedere alla nomina, senza una preventiva richiesta formale di autorizzazione ed un altrettanto formale assenso della Consob, Minenna restava in carica a giudizio dell'interrogante illegittimamente come assessore dal 7 al 15 luglio, data in cui la commissione Consob, non ritenendo compatibile la permanenza in servizio con l'incarico assessorile ricevuto da Minenna, acconsentiva a metterlo in aspettativa;
- la richiesta di aspettativa, posta peraltro come ipotesi subordinata alla pretesa di rimanere comunque in servizio, era stata formalizzata da Minenna soltanto poche ore prima della riunione della commissione;
- la commissione Consob, dopo aver preso all'unanimità le decisioni richiamate, si è invece spaccata, pronunciandosi, a maggioranza, per rendere retroattiva, fino al 7 luglio 2016, l'aspettativa riconosciuta a Minenna;
- in questo modo, si è tentato di sanare, secondo l'interrogante surrettiziamente, il comportamento del dirigente Consob ed anche quello del sindaco di Roma, laddove il primo era passibile delle sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre, sulla seconda, pesava il dubbio di aver abusato dei propri uffici, conferendo l'incarico al dottor Minenna (con un relativo, per quanto contenuto, vantaggio patrimoniale in suo favore) senza attendere l'autorizzazione della Consob;
- pur ammettendo, tra insuperabili difficoltà, che la sanatoria retroattiva della commissione Consob sia legittima sul piano formale e giuridico, rimane ancora da superare un secondo problema, riconducibile al tema del pantouflage, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-bis della legge n. 262 del 2005;
- la norma richiamata vieta a tutti i dirigenti Consob, nei 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, pena la nullità del contratto;
- come già ricordato, l'assessore Minenna ha ricevuto dal sindaco la delega relativa alle aziende partecipate dal Comune di Roma e tra queste figura Acea SpA, quotata in borsa a seguito della deliberazione del Comune di Roma n. 305 del 18 dicembre 1998;
- Acea è dunque certamente un soggetto regolato da Consob, di cui il Comune di Roma detiene il 51 per cento delle azioni, mentre il restante capitale sociale si divide tra il 16,35 per cento di Francesco Gaetano Caltagirone, il 13,31 per cento di Suez Environment Sas, il 2,02 per cento di Norges Bank e il 17,32 per cento flottante nel mercato;
- le modalità attraverso cui il Comune esercita le proprie prerogative di azionista prevedono, prima di ogni assemblea dei soci, l'approvazione di una dettagliata delibera che fissa i limiti di autorizzazione relativi alle iniziative che il rappresentante dell'amministrazione capitolina potrà svolgere nell'assemblea stessa;
- è quindi innegabile che ogni assessore svolga un ruolo indiretto, eppure cogente, nel determinare le scelte più importanti di una società regolata da Consob, a cominciare dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato, fino alla relazione sulla gestione, alla relazione sul governo societario e gli assetti societari, tutte materie regolate dalla Consob (regolamenti interni, art. 82, comma 2, lettera b)), trattandosi di documenti soggetti all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- se, dunque, nessun assessore può essere un ex dipendente Consob e prendere parte all'approvazione di deliberazioni riferite alle attività di Acea SpA, almeno per il biennio di "raffreddamento" previsto dalla legge, ancor più stravagante pare la pretesa che possa essergli conferita un'esplicita delega, come nel caso di Minenna;
- di norma, infatti, è proprio l'assessore delegato o il suo dirigente a prendere parte all'assemblea dei soci, passando così da un ruolo indiretto ad una partecipazione diretta alle scelte della società regolata da Consob, ed è sempre l'assessore delegato ad intrattenere un rapporto costante con il management, a condividerne le scelte e, inevitabilmente, a condizionarle rispetto alle aspettative dell'azionista,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano approfondire i fatti esposti sotto il profilo della legittimità, valutando gli opportuni interventi, soprattutto in materia di pantouflage, anche alla luce del pregiudizio di nullità che ad avviso dell'interrogante inficerebbe l'atto amministrativo dell'incarico assessorile in favore del dottor Minenna.
Nomina illegittima di Minenna ad assessore al bilancio
Interrogazione a risposta scritta al Ministro del tesoro e al Presidente del Consiglio.
Il sottoscritto Senatore, premesso che:
• con precedente atto di sindacato ispettivo presentato il 12 Luglio u.s., lo scrivente aveva richiamato l'attenzione del Governo sull'incompatibilità della carica di Assessore al Bilancio, conferita dal Comune di Roma al dottor Minenna, con il ruolo dirigenziale da questi svolto nella Consob;
• nell'atto sopra richiamato, lo scrivente aveva anche posto in evidenza come l'incarico di Assessore discenda da un atto fiduciario da parte del Sindaco ed abbia quindi caratteristiche ben diverse dal ruolo elettivo di un Consigliere comunale che risulta legittimato dal voto popolare;
• questa ultima considerazione acquisisce un valore dirimente alla luce della sentenza del Consiglio di Stato (sezione quarta) sul ricorso n. 10602 del 2009 (sent. N. 3795 del 22 Giugno 2011);
• la sentenza riguarda la nomina, da parte del Sindaco di Catania, di un Assessore comunale all'Urbanistica, depositata in data 6/2/2007, in favore del dottor L.P., al tempo Presidente della sezione distaccata di Reggio Calabria del Tar Calabria;
• al pari del dottor Minenna, l'Assessore catanese, aveva ritenuto di non dover richiedere alcuna autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, limitandosi ad una comunicazione ai sensi del Dlgs 267/2000;
• il Consiglio di Stato ha invece deciso che sussista l'obbligo della richiesta preventiva di autorizzazione perché "non rientrando nell'alveo di elettorato passivo, l'incarico in questione, ove ne sia investito un pubblico dipendente, non può sottrarsi al regime generale degli incarichi esulanti dai compiti e doveri di ufficio posto dall'articolo 53 del Dlgs n. 165/2001 e quindi ad autorizzazione";
• l'articolo 53 del Dlgs 165 recita al comma 7 "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di provenienza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi";
• dalla sentenza e dalle norme sopra richiamate risulta quindi evidente che il dottor Minenna ed il Comune di Roma hanno violato la legge e che nessun incarico assessorile poteva essere conferito senza che la Consob avesse prima valutato l'eventuale conflitto di interesse e quindi autorizzato il Comune a procedere alla formalizzazione dell'incarico;
• anche la dichiarata rinuncia del dottor Minenna del compenso dovuto per il suo incarico assessorile, pare contra legem, visto che il comma 7 del Dlgs 165/2001 dispone, in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi non precedentemente autorizzati, che "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
• si deve inoltre considerare che il comma 8 del Dlgs 165/2001 chiarisce che l'assunzione di incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati determina sanzione disciplinare nei confronti del dipendente e, quel che più conta, la nullità del provvedimento di incarico;
• sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta quindi chiaro che l'incarico di Assessore al Bilancio firmato dal Sindaco Raggi è viziato da un pregiudizio di nullità, che gli emolumenti previsti per quell'incarico dovrebbero essere versati dal Comune alla Consob e che ogni provvedimento firmato dal dottor Minenna risulterà privo di qualunque valore, determinando così una situazione con evidenti rischi di danno erariale;
• ferme restando tutte le valutazioni espresse nel precedente atto di sindacato ispettivo, riguardanti il conflitto di interessi tra il ruolo svolto in Consob dal dottor Minenna e l'incarico di Assessore con delega alle società partecipate, i rilievi sopra richiamati rendono urgente un intervento del Governo e della Consob per richiamare il Comune di Roma al rispetto della legge, anche in vista dei primi importanti adempimenti riguardanti il bilancio del Campidoglio che verranno esaminati dal Consiglio comunale entro il 31 Luglio.
Tutto ciò premesso il sottoscritto Senatore chiede quali iniziative intenda adottare il Governo per fare chiarezza su questa situazione e se ritenga utile accertare se la Commissione della Consob abbia nel frattempo assunto le opportune iniziative per far valere le proprie prerogative.
Roma, 14 Luglio 2016
Il Senatore
Andrea Augello